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Pneumatici invernali: un obbligo solo per le auto

pneumatici apertura

La legge italiana impone agli automobilisti l’uso di pneumatici invernali. E per le moto? Nessun obbligo! Il legislatore, il quale pensa che d’inverno le due ruote motorizzate non si usino, se ne infischia dell’integrità dei motociclisti.

Dal 15 novembre scorso e fino al 15 aprile 2017 sono scattati i termini per montare pneumatici invernali identificati dalla sigla M+S dove “M” sta per mud (fango) e “S” sta per snow (neve) o dotarsi di catene a bordo e, per non rischiare pesanti sanzioni, è bene adeguarsi. Questa regola, però, vale solo per gli automobilisti. E per i motociclisti? Nessun obbligo!

In questo caso tutto è lasciato al buon senso delle persone. Già perché per ignoranza o per pressapochismo il legislatore crea leggi confuse e assurde giusto per “batter cassa”, in questo caso solo con le auto. I burocrati, che evidentemente abitano su di un altro pianeta, ritengono che col brutto tempo le moto non vengano utilizzate, infischiandosene dell’integrità dei motociclisti che le moto le utilizzano anche d’inverno. Per le due ruote nessun obbligo previsto, nessuna legge mirata, nessuna limitazione. Le moto possono mantenere per tutto l’anno lo stesso tipo di pneumatico.

La legge del mercato

È agli atti che i produttori di pneumatici di moto e scooter, basandosi su una richiesta sempre maggiore del mercato, stanno ampliando la scelta di gomme: Continental, Pirelli/Metzeller, Michelin, Dunlop e Bridgestone, insomma tutti stanno inserendo a listino pneumatici con mescole adatte al rigido inverno.

Battistrada dunque studiati per scaldarsi prima, e offrire stabilità e aderenza a basse temperature; piuttosto che mescole ad alto contenuto di silicio, prezioso alleato sui fondi bagnati, come spesso capita nella brutta stagione. Gli pneumatici sono fondamentali in moto o scooter, a maggior ragione quando l’aderenza diventa precaria.

Per citare un caso che sta spopolando sui vari forum: il Tricity 125 di Yamaha, è al centro di numerose polemiche legate proprio alle gomme di primo equipaggiamento, valide in “bella stagione” ma disastrose d’inverno o sul bagnato; dove soprattutto lo pneumatico posteriore, perde repentinamente aderenza.

Il primo produttore a correre ai ripari è stato Michelin che ha studiato un tris di pneumatici destinati all’impiego invernale. È questa la dimostrazione che l’Italia non ha bisogno di nuove leggi e di legislatori inefficaci, ma solo di educazione, cultura e buon senso dei nostri cittadini.  Questo è un punto, ma, un altro non meno importante è la non facile interpretazione delle leggi e delle omologazioni che, per come vengono fatte, lasciano troppo spazio e discrezionalità ai controllori che intimoriscono e vessano il cittadino. 

Per capire come vengono redatte le circolari prendiamo ad esempio la numero 103/95 del Ministero dei Trasporti, Direzione Generale M.C.T.C. del 31/05/1995, riguardo alle marcature equivalenti su pneumatici per motoveicoli e ciclomotori; al paragrafo 5 del capitolo Esemplificazioni di equivalenza si dice che:  I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S ovvero M&S) cioè pneumatici per l’impiego su strada e fuori strada contraddistinti dalla marcatura MST, montati su un veicolo, devono avere un simbolo di velocità non inferiore a ‘M’ (corrispondente a 130 Km/h). In tal caso il conducente, deve rispettare limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico di primo equipaggiamento; nello stesso paragrafo, inoltre si asserisce che la prescrizione del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il motoveicolo è equipaggiato con pneumatici tipo neve, recanti marcature del tipo “M M+S”, ovvero se consentito in fase di omologazione, con pneumatici di tipo strada e fuoristrada, recanti marcature del tipo “M MST”; da questo secondo passaggio si capisce (o non si capisce) che è ammissibile montare – in alternativa – pneumatici con indice di velocità inferiore a quello riportato sul libretto di circolazione, quando questi siano marcati M+S, fatto salvo quanto sopra, relativo al limite minimo di M (130 Km/h). Poi, sulla eventuale limitazione d’uso dei pneumatici marcati M+S e/o dei motoveicoli in determinate circostanze o periodi stagionali, la direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2013 asserisce che: Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdruciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile…” ecc. 

Nella stessa circolare, più avanti, si precisa che: “Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto”.

Cari amici avete capito cosa ci impone l’analfabeta legislatore? È evidente che non vengono posti limiti di sorta all’interpretazione personale del controllore, il quale con questi scritti può dire tutto e il suo contrario.

Quindi, da quello che si è potuto capire, è certo che l’obbligo di pneumatici invernali è limitato dal 15/11 al 15/04, che tale obbligo non è applicabile a moto e ciclimotori a due ruote, che sempre possono circolare, a meno che siano in atto fenomeni nevosi o ci sia ghiaccio sulla strada … regole elementari dettate dal buon senso, ma nessuno ha mai informato il motociclista che non può circolare anche se , uniformandosi ai regolamenti per le auto, dovesse girare con gomme invernali.

Con la circolare del 17/01/2014, sempre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si estende l’uso temporale dal 15/10 al 15/04 di pneumatici marcati M+S,  con chiaro riferimento alla circolare 104/95  che disciplina gli pneumatici per automobili, ma non alla 103/95 che invece è relativa a quelli per motoveicoli.

Possiamo asserire che, al Ministero delle infrastrutture, in stato di evidente confusione, scrivono testi difficili da leggere e interpretare. Leggi e regolamenti che il legislatore ha il dovere di chiarire per la sicurezza degli utenti e per la correttezza nei confronti dei conducenti.

Nella vicina e ugualmente europea Germania, che da un punto di vista civico ha il nostro rispetto, il legislatore così si è espresso sull’argomento dell’utilizzo delle gomme nella brutta stagione:

Nel periodo invernale le gomme da neve o le catene a bordo sono obbligatorie anche sulle moto e sugli scooter.

Semplice, no?

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