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La buona officina (parte 2): i danni nei primi 20 anni e il “meccatronico”

I danni nei primi 20 anni e il meccatronico

Chi riteneva all’epoca di operare solo nel lato economicamente più vantaggioso (ricordo che il “tagliando” è tra tutte l’attività di riparazione, la più remunerativa –immaginate cosa poteva essere negli anni ’90!!!) non si è preoccupato di comparire nel Registro delle Imprese … curiosamente, tra questi (ci sono ancora oggi) alcuni tra i più grossi concessionari moto. Non sono abusivi: hanno modo di eseguire i tagliandi e poco altro, ma non si sono mai preoccupati, neppure in seguito quando a causa della diminuzione di lavoro si sono ritrovati a dover ampliare la gamma di operazioni, di “Denunciare l’Inizio Attività di riparazione”, sempre possibile purché vi sia un responsabile tecnico.

Lo sanno bene i meccanici che erano in possesso di questo requisito prima di andare a lavorare per questi concessionari, e dopo anni di servizio, quando decidono di mettersi in proprio, dopo aver acquistato le attrezzature, affittato il locale, si recano in Camera di Commercio e lì… scoprono di non avere il requisito, o meglio di … non averlo più, perché, il loro vecchio datore di lavoro non si era era mai curato di chiedere il requisito ai meccanici dipendenti per mettersi in regola. Non li hanno neppure avvisati che lui non li aveva, e loro non potevano pensare che una delle più grandi officine di moto del nord Italia operava da sempre senza il requisito richiesto per legge.

Responsabilità personali a parte, il problema è la legge scritta male (caso non unico nel codice), dove alla voce “ottenimento e mantenimento del requisito” si dice che “un responsabile tecnico può far ottenere il suo stesso requisito ad un meccanico per volta, in una sola officina per volta, in tre anni (almeno 1095 giorni) negli ultimi cinque”.

Sarebbe giusta e sacrosanta questa forma di scuola-lavoro, ma anche se ottenuto il requisito, questo si può perdere, perché è sufficiente non lavorare o lavorare in qualsiasi altro posto che non abbia lo stesso requisito e il titolare non sia interessato ad iniziare quel tipo di attività (DIA) per un periodo superiore ai due anni negli ultimi cinque (esattamente 730 giorni su 1826, anche non consecutivi) e il requisito è completamente perso … e per riconquistarlo serve ricominciare da capo, e in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando ora è quasi impossibile.
• Ma come sono possibili leggi così restrittive?
• Possibile che solo dopo 20 anni, nel 2012 arriva un aggiornamento! Ma le esperienze negative passate non servono mai a fare la “cosa giusta”?
• Chiedere ai diretti interessati un aiuto non era intelligente?
• Ma per questi burocrati (Ministro compreso) non esiste il licenziamento in tronco?

Invece –come sempre- nessun cambiamento in direzione del rispetto e tutela dei cittadini.

Pensate! Nella legge viene rivista solo la fusione del meccanico-motorista con l’elettrauto, una vera ciliegina, il meccatronico. L’accademia della crusca non si è pronunciata: è solo un termine decisamente tecnico e molto meno affascinante di “petaloso”.

Le leggi: solo un businness

Recita la LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 224: “Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attivita’ di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attivita’ per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta.”

Questa volta, dietro una legge scritta perché un onesto cittadino possa capire, è un po’ più facile individuare i beneficiari che, grazie a questa legge per formare il meccatronico, stanno facendo affari d’oro. Sono le scuole che tengono “Corsi professionali”, costano da 500 a 800 euro per circa 40 ore di lezione, corsi che prima della 224/2012 non esistevano. 

Ma la legge 122 non forma meccanici se non quelli in grado di affrontare e risolvere problemi relativi alle automobili. Per la formazione dei meccanici di moto sarebbero stati necessari laboratori completamente diversi da quelli delle auto e docenti con specifiche conoscenze ma non è così per cui, se si facessero i corsi si saprebbe di auto ma non di moto, autocarri, mezzi agricoli.

Lo STATO dimostra di voler turlupinare il meccanico che vuole mettersi in regola con la 122, ed egli, oltre alla spesa per frequentare un corso inutile, dovrà aggiungere anche il mancato guadagno per il lavoro non eseguito in quelle 40 ore, i costi dei viaggi, ecc … anche per un meccanico di moto senza il requisito di elettrauto (i meccanici di moto si sono sempre riparati i loro problemi elettrici), devono fare corsi in laboratori di istituti professionali ad indirizzo meccanico di autoveicoli, con attrezzature, competenze e veicoli didattici che sono … automobili; le esercitazioni sono fatte su parti elettroniche tipiche delle auto moderne: dai sensori di parcheggio agli alzavetri elettrici, l’immancabile climatizzatore, centraline a profusione e il computer di bordo.
500 euro buttati per diventare meccatronico, davvero. Un furto legalizzato. E chissà cosa imparerà di utile o anche solo interessante, un meccanico di autocarri quando gli insegneranno l’iniezione elettronica di benzina!!!

I “Signori al Ministero” non hanno ancora capito che la categoria discriminante da inserire in una legge, non è il tipo di lavoro che effettuo, ma su quale tipo di mezzo lo effettuo.

Se oggi si volesse aprire un’officina in regola e che paghi le tasse, questi i soli requisiti necesssari: avere un diploma da meccatronico o avere una laurea in ingegneria meccanica o elettronica. Questo dice la legge!

La buona officina si comporta così per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi

Ve lo immaginate uno che prende una laurea in ingegneria per aprire una officina? Ma se siete privi del requisito, potete aprire comunque un’officina, basta un rapporto di lavoro (socio lavoratore o dipendente) con un titolato tra i due di sopra: ingegnere o meccatronico.

Questo è il risultato di un’officina illegale: rifiuti pericolosi abbandonati ai margini delle strade

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